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Coronavirus: quali attività possono stare aperte?

Italia zona rossa: quali attività possono stare aperte? Leggi il riassunto realizzato dal nostro partner Studio Miazzo di tutti i provvedimenti in vigore.

Il Presidente del Consiglio ha ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale che diventa così un’unica Zona Rossa, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo, sono in vigore le seguenti misure in tutta Italia fino al 25 marzo:

  • chiusura delle attività e dei servizi non essenziali;
  • stop a bar, pub e ristoranti per tutto il giorno ma consentita la consegna a domicilio;
  • garantita l’apertura di rivendite di alimentari, farmacie, trasporti, servizi postali, bancari e assicurativi (purché rispettino le norme anticontagio e le misure di sicurezza);
  • le industrie, le fabbriche e la logistica potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive, assumendo protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori. 
  • attivi anche idraulici, meccanici ed artigiani. 

Scarica cliccando qui l’elenco delle attività che possono restare aperte.

Sintetizziamo di seguito i provvedimenti introdotti dal DPCM 11.3.2020 combinato coi provvedimenti dei precedenti 2 DPCM ad oggi in parte vigenti, nell’unica area nazionale ‘Italia Zona Protetta’, che producono i loro effetti dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Italia zona protetta

Spostamenti lavoratori
dipendenti
Solo per comprovate esigenze lavorative (per le attività
previste dal DPCM 11 marzo 2020) o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante
autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di
polizia; su alcuni territori viene richiesta una certificazione da
parte del datore di lavoro
Spostamento lavoratori
autonomi
Solo per comprovate esigenze lavorative (per le attività
previste dal DPCM 11 marzo 2020) o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante
autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di
polizia
Spostamento delle merciConsiderato come un’esigenza lavorativa: il personale che
conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai
territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi,
limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci
Attività produttive e
professionali
Consentite, purché siano rispettate le raccomandazioni di cui
all’art. 1 punti 7 e 8, del DPCM 11 marzo 2020
Attività dei reparti
aziendali non
indispensabili alla
produzione, di cui all’art. 1
punto 7 DPCM 11.03.2020
Sospese
Attività di ristorazione (tra
cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie e pasticcerie)
Sospese, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo di base contrattuale che garantiscano la distanza
di sicurezza interpersonale di 1 metro
Ristorazione con consegna
a domicilio
Consentita esclusivamente nel rispetto delle norme igienicosanitarie
nell’àmbito delle attività di confezionamento e di
trasporto
Esercizi di
somministrazione di
alimenti e bevande
Aperti se posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle
stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali
(purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di
un metro)
Attività commerciali al
dettaglio
Sospese, ad eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del
DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito di servizi commerciali di
vicinato, sia nell’ambito delle media e grande distribuzione,
anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia
consentito alle predette attività e sempre nel rispetto della
distanza interpersonale.
MercatiChiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi
alimentari
Edicole, tabaccai,
farmacie, parafarmacie
Aperti, purché sia garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro
Aziende del trasporto
pubblico locale, anche non
di linea
Attive, ma il Presidente della Regione può predisporre la
programmazione del servizio erogato, finalizzata alla
riduzione e alla soppressione dei servizi, al fine di contenere
l’emergenza sanitaria
Servizi automobilistici
interregionali e di
trasporto ferroviario,
aereo e marittimo
Attivi, ma il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di
contenere l’emergenza sanitaria, la programmazione
finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi
Servizi bancari, finanziari,
assicurativi
Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
Attività del settore
agricolo, zootecnico di
trasformazione agroalimentare
comprese le
filiere che forniscono beni
e servizi
Garantite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
Modalità di lavoro agile
disciplinata dagli articoli
da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, anche
in assenza degli accordi
individuali ivi previsti
Raccomandato il massimo utilizzo per tutte le attività non
sospese, compatibili con tale modalità di resa della
prestazione; assicurata dalle pubbliche amministrazioni in
deroga ad accordi individuali e obblighi informativi
Ferie, congedi retribuiti e
strumenti della
contrattazione collettiva
Utilizzo incentivato, in riferimento alle attività produttive ed
alle attività professionali

Fonte Studio Miazzo

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