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Le coperture assicurative godono dei vantaggi fiscali derivanti da un progetto welfare

Ecco i chiarimenti della circolare n.11/e del 6 maggio 2020

Grazie alla Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito al paragrafo 4.1 che “In considerazione del fatto che la Organizzazione Mondiale di Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale, si è dell’avviso che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possano rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.”.

Dunque, i lavoratori che abbiano beneficiato delle suddette polizze, le somme versate dal datore di lavoro saranno esenti fiscalmente. Intervento dell’Amministrazione Finanziaria che porta chiarezza ad una interpretazione che prima era incerta.

Per la natura di tali polizze (generalmente consistenti in una diaria da ricovero in caso di ospedalizzazione e/o l’erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva e/o un’indennità da convalescenza) e, soprattutto per il contenuto dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater, secondo il quale non costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi e premi versati dal datore di lavoro (anche in forma assicurativa) aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (c.d. dread disease) oppure il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. long term care) le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009,

In assenza di una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe potuto mancare il riconoscimento del beneficio fiscale delle “polizze COVID” (pensate per supportate il prestatore di lavoro in un periodo difficile) che avrebbero invece costituito per quest’ultimo un reddito di lavoro dipendente.

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